CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE FAMIGLIE CON DIRITTO DI ACCESSO

In attesa di nuove istruzioni operative il Decreto Direttoriale 15 del 13.02.2019 (in allegato)  stabilisce i nuovi parametri per l’identificazione del DIRITTO ALL’ACCESSO agli aiuti alimentari. L’Emporio Valtaro ha leggermente cambiato i paramentri storicamente definiti per l’Accesso.

Le novita’ significative sono l’estensione del diritto all’accesso dagli 6000,00 /8000,00 (valore ISEE) attuali ai nuovi 6000,00 per le famiglie e 7560,00 per famiglie di soli anziani (> 67 anni). Il diritto che l’Emporio aveva esteso per famiglie numerose a 8000,00 viene ridefinito fino a 9360,00 (valore ISEE) pero’ con una decurtazione crescente del diritto attraverso una riduzione crescente dei punti spesa, e una valutazione puntuale sull’attivita’ lavorativa con il controllo della accertata disoccupazione.

3d human walk with a big key

Ulteriore novita’ accesso a tutti senza controlli a chi e’ gia’ beneficiario di REDDITO di CITTADINANZA o PENSIONE di CITTADINANZA.

SI ricorda che  la certificazione che avviene attraverso l’attestazione dei Servizi Sociali del comune non abbisogna di ulteriori documentazioni. Tale attestazione ha una dichiarazione modello che viene inserita nel fascicolo della famiglia. ModuloDomanda_DEF_11-9-17

Importante e’ la precisazione di chi viene considerato Marginale e che nel Nostro emporio ha sempre avuto accesso facilitato.

Gli interventi dovranno prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale, con priorità d’accesso per le persone in gravi condizioni di disagio psichico o sociale e le famiglie con minori, innanzitutto quelle numerose, in cui siano presenti persone con disabilità o disagio abitativo. Per persone senza dimora si intendono le persone che:

a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;

b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;

c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;

d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

Con riferimento alle persone e ai nuclei familiari assistiti in maniera continuativa, e comunque a tutti i beneficiari che accedono agli empori sociali ovvero alla distribuzione domiciliare, l’Organizzazione partner deve costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo, contenente almeno uno dei seguenti documenti comprovanti la condizione di bisogno:

1. attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;

2. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;

3. se non ricorrono i casi 1 o 2, ma è presente l’attestazione ISEE: se ISEE < € 6.000, non è necessaria ulteriore documentazione; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560; se ISEE compreso tra € 6.000 e € 9.360 (nel caso dei nuclei di soli anziani, tra € 7.560 e € 9.360), è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dell’Organizzazione partner che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall’Op medesima;

4. se non ricorrono i casi 1, 2 e 3, è necessaria l’attestazione dell’Organizzazione partner di accertata condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare. L’attestazione in tal caso è valida per un anno entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione ai casi 1, 2 o 3.

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