Informazioni

L’attivita’ dell’Emporio solidale Valtaro e’ regolamentato dallo statuto dell’associazione “Borgotaro solidale ODV” aderente al terzo settore. Secondo gli scopi statutari, in modo gratuito dona alimenti, prodotti per l’igiene e materiale non alimentare per il contrasto a fenomeni di povertà materiale, alimentare ed educativa. Le donazioni avvengono in modo saltuario “In riferimento alle forniture alimentari reperite dai vari enti donatori o enti backLine”.

Per cui citando la Legge del Buon Samaritano art 1 e Le linee guida della regione Emilia Romagna le attivita’ di tipo saltuario sono di un ente Front-Line che mantiene le caratteristiche del consumatore finale con l’obbligo nei confronti dei beneficiari della comunicazione informativa in riferimento al buon stato di conservazione e alle modalità di conservazione dopo la donazione.

Risulta responabilità del beneficiario la buona conservazione del bene alimentare al fine di non renderlo deperibile.

In riferimento alla conservazione si seguono le buone prassi definite dall’ Istituto Superiore della Sanita’ e dalla Regione emilia-romagna nell’opuscolo in cui si stabiliscono in via indicativa i tempo di conservazione delle derrate con definito il Tempo Minimo Conservazione TMC e la non distibuibilità delle derrate deperibili entro la scadenza.

Opuscolo regionale

Cit.

Legge n°155/2003 “Legge del buon samaritano”

ART 1 “Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi 

((gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117))

, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.”

Dal Linea guida per il recupero, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale

“Lo Stato italiano con la Legge n. 155 del 16 luglio 2003 “Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale” (c.d. Legge del Buon Samaritano) equipara al consumatore finale le organizzazioni di volontariato che raccolgono e distribuiscono il cibo a persone indigenti. A seguito dell’approvazione del Codice del terzo Settore, vengono ampliati i soggetti che possono raccogliere e distribuire alimenti. L’unico articolo della legge “del Buon Samaritano” viene pertanto così modificato ”Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi”.”

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